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Con la sentenza 18826 la suprema corte ha decretato come l'uso di un nickname con dati altrui rappesenti sostituzione di persona e come tale sia perseguibile. Nel caso di specie l'imputata a si era "limitata" a inserire nella chat a luci rosse un "nickname" composto dalla iniziali della donna e il suo numero di cellulare; creando un chiaro riferimento alla persona reale.

Se in precedenza la Cassazione aveva sostenuto che la sostituzione di persona si realizza con la creazione di un account di posta elettronica, con il quale ci si "appropriava" delle generalità di un terzo, inducendo in errore gli internauti e danneggiando la persona a cui si rubava l'identità, ha ritenuto di dare un una interpretazione estensiva dell'articolo 494, andando ad tutelare anche la protezione dell'identità di terzi, messa a rischio non esclusivamente da possibili usurpazioni, «ma anche dalla falsa attribuzione di contrassegni personali».

Interessante e chiarissimo articolo sul sole24ore http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-04-30/reato-nickname-dati-altro-072956.shtml?uuid=AbrpHkrH

in ogni caso prima che il sospetto provveda a rimuovere ogni evidenza, specie in una chat, con il supporto di un informatico forense cristallizzate le evidenze della violazione. Le chat, specie quelle web, non tengono una history, è quindi fondamentale cristallizzare la flagranza di reato per poter far valere i propri diritti successivamente.

 

Studio Fiorenzi P.IVA 06170660481 - Perizie Informatiche Forensi e Consulenze Tecniche a valore Legale e Giudiziario in Tribunale

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